(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 25)
Art. 25.
Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalita'
di cui all'art. 23 della legge, lo scioglimento della riunione e'
ordinato con tre intimazioni ad alta voce.