(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 25)
                              Art. 25. 
 
  Qualora non sia possibile disporre della tromba per  le  formalita'
di cui all'art. 23 della legge, lo  scioglimento  della  riunione  e'
ordinato con tre intimazioni ad alta voce.