Art. 250. Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge, il Prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al Pretore giuramento con la seguente formula: « Giuro che saro' fedele al RE IMPERATORE e ai suoi Reali e Imperiali successori; che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla, dignita' dell'impiego. Giuro che non appartengo ne' apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concili con i doveri e del mio ufficio ». Il Pretore attesta, in calce al decreto del Prefetto, del prestato giuramento. La guardia particolare e' ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento.