(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 250)
                              Art. 250. 
 
  Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della
legge, il Prefetto rilascia alle guardie particolari  il  decreto  di
approvazione. 
 
  Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al
Pretore giuramento con la seguente formula: 
 
  « Giuro che saro' fedele  al  RE  IMPERATORE  e  ai  suoi  Reali  e
Imperiali successori; che osservero' lealmente lo Statuto e le  altre
leggi dello Stato; che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio
con diligenza e con zelo,  serbando  scrupolosamente  il  segreto  di
ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla,  dignita'
dell'impiego.  Giuro  che   non   appartengo   ne'   apparterro'   ad
associazioni o partiti, la cui attivita' non si concili con i  doveri
e del mio ufficio ». 
 
  Il Pretore attesta, in calce al decreto del Prefetto, del  prestato
giuramento. 
 
  La guardia particolare e' ammessa all'esercizio delle sue  funzioni
dopo la prestazione del giuramento.