(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 252)
                              Art. 252. 
 
  Salvo quanto disposto da leggi speciali,  quando  i  beni,  che  le
guardie particolari  sono  chiamate  a  custodire,  siano  posti  nel
territorio  di  provincie  diverse,  e'  necessario  il  decreto   di
approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia. 
 
  Il  giuramento  e'  prestato  presso  uno  dei  Pretori,  nei   cui
mandamenti siano i beni da custodire.