(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 253)
                              Art. 253. 
 
  Quando si voglia affidare ad una guardia particolare  approvata  la
sorveglianza di altri beni  appartenenti  allo  stesso  proprietario,
deve farsene domanda al Prefetto, che provvede  mediante  annotazione
sul decreto di cui la guardia e' gia' in possesso.