(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 254)
                              Art. 254. 
 
  Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme, o, in  mancanza,
portano il distintivo, da approvarsi l'una e l'altro, dal Prefetto su
domanda del concessionario. 
 
  Gli agenti alla dipendenza di istituti  di  investigazione  privata
sono dispensati dal portare la divisa od il distintivo,  quando  sono
adibiti esclusivamente a servizi di investigazione. 
 
  Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni  dell'art.
230 del presente regolamento.