(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 255)
                              Art. 255. 
 
  Le guardie particolari addette alla custodia  dei  beni  mobili  ed
immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del  servizio
cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a. prova
contraria.