(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 255)
Art. 255.
Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed
immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio
cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a. prova
contraria.