(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 256)
                              Art. 256. 
 
  Per portare armi,  le  guardie  particolari  devono  munirsi  della
licenza prescritta dall'art.  42  della  legge  e  dall'art.  71  del
presente regolamento. 
 
  La licenza  di  porto  d'armi  a  tassa  ridotta  non  puo'  essere
rinnovata  se  non  consti  che  permane  la  qualita'   di   guardia
particolare giurata.