(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 257)
                              Art. 257. 
 
  La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art.  124  della
legge deve contenere l'indicazione del Comune o  dei  Comuni  in  cui
l'istituto intende svolgere la propria azione, della tariffa  per  le
operazioni singole o per l'abbonamento, dell'organico  delle  guardie
adibitevi, delle mercedi a queste  assegnate,  del  turno  di  riposo
settimanale,  dei  mezzi  per  provvedere  ai  soccorsi  in  caso  di
malattia, dell'orario e di tutte le modalita'  con  cui  il  servizio
deve essere eseguito. 
 
  Alla  domanda  deve  essere  allegato  il   documento   comprovante
l'assicurazione delle guardie, tanto per gli infortuni sul lavoro che
per l'invalidita' e la vecchiaia. 
 
  Se trattasi di  istituto  che  intende  eseguire  investigazioni  o
ricerche per conto di privati, occorre  specificare,  nella  domanda,
anche le operazioni all'esercizio delle quali  si  chiede  di  essere
autorizzati,  ed  allegare  i  documenti   comprovanti   la   propria
idoneita'. 
 
  L'atto di autorizzazione deve contenere le  indicazioni  prescritte
per la domanda e l'approvazione delle tariffe,  dell'organico,  delle
mercedi, dell'orario e dei mezzi per provvedere ai soccorsi  in  caso
di malattia. 
 
  Ogni variazione o  modificazione  nel  funzionamento  dell'istituto
deve essere autorizzata dal Prefetto.