(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 258)
                              Art. 258. 
 
  Gli istituti di  informazioni  commerciali,  muniti  della  licenza
prescritta dal terzo comma dell'art. 115  della  legge,  non  possono
eseguire investigazioni o ricerche  ovvero  raccogliere  informazioni
per conto di privati, senza  la  licenza  contemplata  dall'art.  134
della legge stessa.