(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 259)
                              Art. 259. 
 
  Salvo quanto dispone il R. decreto-legge 12  novembre  1936-XI,  n.
2144, gli enti ed i privati  di  cui  all'art.  133  della  legge,  e
chiunque esercita un  istituto  di  vigilanza  o  di  custodia  o  di
ricerche  ed  investigazioni  per  conto  di  privati,  e'  tenuto  a
comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e  a  dar
notizia,  appena  si  verifichi,  di  ogni  variazione   intervenuta,
restituendo i decreti di quelle  guardie  che  avessero  cessato  dal
servizio. 
 
  Devono altresi' essere comunicati al Prefetto  gli  elenchi,  e  le
relative variazioni,  degli  abbonati  per  la  custodia  delle  loro
proprieta', facendo risultare dagli elenchi medesimi  quali  siano  i
beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.