Art. 259. Salvo quanto dispone il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XI, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'art. 133 della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, e' tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio. Devono altresi' essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprieta', facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.