(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 26)
                              Art. 26. 
 
  Nel caso di scioglimento di una riunione o di un  assembramento,  a
termini dell'art. 24 della legge, non  si  puo'  adoperare  la  forza
prima che l'ufficiale di P. S. o il  sottufficiale  dei  Carabinieri,
preposto al servizio, ne abbia dato ordine.