(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 260)
                              Art. 260. 
 
  Nel  registro  di  cui  all'art.  135  della  legge  devono  essere
indicati: 
 
  a) le generalita' delle persone, con  le  quali  gli  affari  o  le
operazioni sono compiute; 
 
  b) la data e la specie dell'affare o della operazione; 
 
  c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione; 
 
  d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria
identita' personale. 
 
  Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali,
mediante la vendita di  libretti  di  scontrini  di  abbonamento,  si
annotano   nel   registro   l'avvenuta   vendita,   le    generalita'
dell'acquirente, i documenti  con  i  quali  egli  ha  dimostrato  la
propria identita', e l'onorario convenuto. 
 
  Il registro deve essere conservato per cinque anni.