(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 261)
                              Art. 261. 
 
  La dichiarazione di  soggiorno  degli  stranieri,  della  quale  e'
parola nell'art. 142  della  legge,  dev'essere  fatta  in  iscritto,
mediante scheda, conforme all'annesso modello, munita della firma del
dichiarante. 
 
  In essa lo straniero deve indicare: 
 
  a) le proprie generalita' complete e quelle dei congiunti  di  eta'
non superiore ai sedici anni, che lo accompagnano; 
 
  b) la nazionalita' e il luogo di sua provenienza; 
 
  c) la data e il valico d'ingresso nel Regno; 
 
  d) lo scopo della sua venuta in Italia; 
 
  e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterra'; 
 
  f) il luogo dove ha preso abitazione; 
 
  g) se e quali beni immobili rustici o urbani possegga, a  qualunque
titolo, nel Regno; 
 
  h) se e quale professione, industria o commercio o lavoro  eserciti
o intenda esercitare nel Regno, in nome proprio, o in  societa',  con
altri o per conto altrui; 
 
  i) la religione professata e la razza cui appartiene.