Art. 261. La dichiarazione di soggiorno degli stranieri, della quale e' parola nell'art. 142 della legge, dev'essere fatta in iscritto, mediante scheda, conforme all'annesso modello, munita della firma del dichiarante. In essa lo straniero deve indicare: a) le proprie generalita' complete e quelle dei congiunti di eta' non superiore ai sedici anni, che lo accompagnano; b) la nazionalita' e il luogo di sua provenienza; c) la data e il valico d'ingresso nel Regno; d) lo scopo della sua venuta in Italia; e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterra'; f) il luogo dove ha preso abitazione; g) se e quali beni immobili rustici o urbani possegga, a qualunque titolo, nel Regno; h) se e quale professione, industria o commercio o lavoro eserciti o intenda esercitare nel Regno, in nome proprio, o in societa', con altri o per conto altrui; i) la religione professata e la razza cui appartiene.