(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 262)
                              Art. 262. 
 
  L'autorita' di pubblica sicurezza, esaminati  i  documenti  che  lo
straniero esibisce per comprovare la sua dichiarazione, ed  accertata
l'identita' del dichiarante, gli  rilascia  ricevuta,  qualora  nulla
osti alla permanenza di lui nel Regno, e  trasmette  al  Questore  il
duplicato della scheda. 
 
  Il possesso della ricevuta costituisce, per ogni effetto, la  prova
dell'adempimento, da parte dello straniero, dell'obbligo derivantegli
dall'art. 145 della legge. 
 
  Essa deve essere esibita  ad  ogni  richiesta  degli  ufficiali  ed
agenti di pubblica sicurezza. 
 
  Nei casi previsti al  secondo  comma  dell'art.  142  della  legge,
l'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  cui   viene   presentata   una
successiva dichiarazione, deve ritirare dallo straniero  la  ricevuta
di quella precedente, facendone annotazione sulla nuova dichiarazione
e sulla relativa nuova ricevuta.