(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 263)
                              Art. 263. 
 
  Lo straniero alloggiato in albergo, o in  altro  luogo  debitamente
autorizzato a dare alloggio per mercede, puo' presentare,  per  mezzo
dell'esercente, all'autorita' di pubblica sicurezza la  dichiarazione
prescritta dal precedente art. 261,  munita  della  propria  firma  e
della elencazione dei documenti di identificazione. 
 
  L'esercente  trasmette,  nello  stesso  giorno,  all'autorita'   di
pubblica  sicurezza  la  dichiarazione,  ritirandone  ricevuta,   che
consegna immediatamente all'interessato. 
 
  Tale  adempimento  non  dispensa  l'esercente  dall'obbligo   della
notificazione prescritta dal terzo comma dell'art. 109 della legge. 
 
  La disposizione del  primo  comma  del  presente  articolo  non  si
applica se lo straniero non sa sottoscrivere la dichiarazione. 
 
  Qualora la dichiarazione sia presentata a mezzo dell'esercente,  lo
straniero deve presentare ad esso il documento d'identificazione. 
 
  L'esercente  deve  avvertire  lo  straniero  dell'obbligo  che  gli
incombe di fare la dichiarazione.