Art. 263. Lo straniero alloggiato in albergo, o in altro luogo debitamente autorizzato a dare alloggio per mercede, puo' presentare, per mezzo dell'esercente, all'autorita' di pubblica sicurezza la dichiarazione prescritta dal precedente art. 261, munita della propria firma e della elencazione dei documenti di identificazione. L'esercente trasmette, nello stesso giorno, all'autorita' di pubblica sicurezza la dichiarazione, ritirandone ricevuta, che consegna immediatamente all'interessato. Tale adempimento non dispensa l'esercente dall'obbligo della notificazione prescritta dal terzo comma dell'art. 109 della legge. La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica se lo straniero non sa sottoscrivere la dichiarazione. Qualora la dichiarazione sia presentata a mezzo dell'esercente, lo straniero deve presentare ad esso il documento d'identificazione. L'esercente deve avvertire lo straniero dell'obbligo che gli incombe di fare la dichiarazione.