(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 264)
                              Art. 264. 
 
  Chi presiede ad istituti di educazione, di istruzione, di ricovero,
a case od istituti di cura, o ad altre comunita' civili o  religiose,
deve far pervenire all'autorita' locale di  pubblica  sicurezza,  nel
termine di tre giorni, le dichiarazioni individuali  degli  stranieri
che intendono giovarsi  della  dispensa  di  comparire  personalmente
dinnanzi all'autorita' medesima. 
 
  Deve inoltre, far notificare, entro ventiquattr'ore,  all'autorita'
locale di pubblica sicurezza, i nomi  degli  stranieri  che  lasciano
l'istituto o la comunita', e la localita' dove sono diretti.