Art. 264. Chi presiede ad istituti di educazione, di istruzione, di ricovero, a case od istituti di cura, o ad altre comunita' civili o religiose, deve far pervenire all'autorita' locale di pubblica sicurezza, nel termine di tre giorni, le dichiarazioni individuali degli stranieri che intendono giovarsi della dispensa di comparire personalmente dinnanzi all'autorita' medesima. Deve inoltre, far notificare, entro ventiquattr'ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza, i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunita', e la localita' dove sono diretti.