(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 265)
                              Art. 265. 
 
  E' parimenti esonerato dal presentarsi personalmente  lo  straniero
che ne sia impedito per ragioni di  salute  da  comprovarsi  mediante
attestazione medica.  Questa,  insieme  con  la  dichiarazione,  deve
pervenire all'autorita' di pubblica sicurezza nel termine prescritto,
a mezzo di persona di fiducia dello straniero o di chi l'assista.