(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 266)
                              Art. 266. 
 
  Negli alberghi e negli altri luoghi in  cui  si  da'  alloggio  per
mercede deve essere affissa, in modo visibile, nel vestibolo o  nelle
sale di convegno, la trascrizione, nelle lingue  italiana,  francese,
inglese e tedesca, degli articoli 142, 143, 144, 148, 149 della legge
e 261, 263, 264, 265 del presente regolamento.