Art. 267. Nel casi preveduti al primo e al quarto comma dell'art. 150 della legge, il Prefetto della provincia nella quale ha luogo la liberazione di uno straniero condannato per delitto o per contravvenzione alle norme sul soggiorno, richiede al Ministero dell'interno l'autorizzazione ad emettere il decreto di espulsione. Quando il Prefetto ritenga opportuno di non ordinare la espulsione o quando si tratti di stranieri compromessi verso il proprio Stato per affari politici, per renitenza alla leva, per diserzione, o per reati, per i quali vi fosse domanda di estradizione, ne riferisce al Ministero dell'interno.