(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 267)
                              Art. 267. 
 
  Nel casi preveduti al primo e al quarto comma dell'art.  150  della
legge,  il  Prefetto  della  provincia  nella  quale  ha   luogo   la
liberazione  di  uno  straniero  condannato   per   delitto   o   per
contravvenzione alle  norme  sul  soggiorno,  richiede  al  Ministero
dell'interno l'autorizzazione ad emettere il decreto di espulsione. 
 
  Quando il Prefetto ritenga opportuno di non ordinare la  espulsione
o quando si tratti di stranieri compromessi verso  il  proprio  Stato
per affari politici, per renitenza alla leva, per diserzione,  o  per
reati, per i quali vi fosse domanda di estradizione, ne riferisce  al
Ministero dell'interno.