(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 269)
                              Art. 269. 
 
  Occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico del quale non
si abbiano gli estremi per l'espulsione, il Prefetto  ne  avverte  il
rispettivo console per gli eventuali provvedimenti, o, trattandosi di
cittadino di uno Stato limitrofo, lo invia al confine con  foglio  di
via obbligatorio, riferendone al Ministero dell'interno.