(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 27)
                              Art. 27. 
 
  Eseguito lo scioglimento di una riunione  o  di  un  assembramento,
l'ufficiale di P. S. o il  sottufficiale  dei  CC.  RR.  preposto  a1
servizio redige verbale sulle varie fasi della  riunione,  sui  reati
eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure  adottate
per il mantenimento dell'ordine. 
 
  Ove sia il caso, il verbale e' trasmesso, entro  ventiquattro  ore,
all'autorita' giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale.