Art. 27. Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, l'ufficiale di P. S. o il sottufficiale dei CC. RR. preposto a1 servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine. Ove sia il caso, il verbale e' trasmesso, entro ventiquattro ore, all'autorita' giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale.