(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 270)
                              Art. 270. 
 
  In caso di arresto o di spontanea presentazione di  uno  straniero,
l'autorita' di pubblica sicurezza ne da' subito notizia al  Prefetto,
che ne riferisce al Ministero dell'interno. 
 
  Lo  straniero  e'   sottoposto   a   rilievi   segnaletici   e   ad
interrogatorio, particolarmente sulla sua provenienza  e  sui  motivi
del suo espatrio. 
 
  In attesa delle eventuali  istruzioni  ministeriali,  lo  straniero
fermato, che non sia indigente, vagabondo, diffamato per i delitti, o
recidivo in contravvenzione alle  disposizioni  sul  soggiorno  degli
stranieri o sospetto in linea politica, puo' essere rilasciato  sotto
l'osservanza delle condizioni che l'autorita' di  pubblica  sicurezza
ritenga di imporgli. 
 
  Le disposizioni dei  primi  due  comma  del  presente  articolo  si
applicano anche  quando  lo  straniero  debba  essere  deferito,  per
qualsiasi reato, all'autorita' giudiziaria.