Art. 270. In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno straniero, l'autorita' di pubblica sicurezza ne da' subito notizia al Prefetto, che ne riferisce al Ministero dell'interno. Lo straniero e' sottoposto a rilievi segnaletici e ad interrogatorio, particolarmente sulla sua provenienza e sui motivi del suo espatrio. In attesa delle eventuali istruzioni ministeriali, lo straniero fermato, che non sia indigente, vagabondo, diffamato per i delitti, o recidivo in contravvenzione alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri o sospetto in linea politica, puo' essere rilasciato sotto l'osservanza delle condizioni che l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di imporgli. Le disposizioni dei primi due comma del presente articolo si applicano anche quando lo straniero debba essere deferito, per qualsiasi reato, all'autorita' giudiziaria.