(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 272)
                              Art. 272. 
 
  Sotto  la  denominazione  di  «  infermi  »,  usata  nel   presente
paragrafo, si comprendono tanto i malati di mente, quanto le  persone
affette da cronica intossicazione  prodotta  da  alcole  o  da  altre
sostanze inebrianti o stupefacenti.