(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 272)
Art. 272.
Sotto la denominazione di « infermi », usata nel presente
paragrafo, si comprendono tanto i malati di mente, quanto le persone
affette da cronica intossicazione prodotta da alcole o da altre
sostanze inebrianti o stupefacenti.