Art. 273. La denuncia di cui all'art. 153 della legge, e' fatta dagli esercenti una professione sanitaria, e ove sia il caso, dai dirigenti gli istituti manicomiali od ospedalieri, sia pubblici che privati, con dichiarazione scritta, da essi firmata. Nella denuncia sono indicati: a) il nome e cognome, la condizione, l'eta', l'abitazione e la provenienza dell'infermo; b) la diagnosi della malattia; c) il luogo dove l'infermo e' curato e le misure adottate per l'assistenza e la vigilanza, quando non si ritenga necessario l'internamento dell'ammalato in un istituto di cura pubblico o privato; d) tutte le osservazioni che il medico ritenesse di fare per norma dell'autorita' di P. S. Della eseguita denunzia e' rilasciata ricevuta, quando ne sia fatta richiesta.