(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 273)
                              Art. 273. 
 
  La denuncia di  cui  all'art.  153  della  legge,  e'  fatta  dagli
esercenti una professione sanitaria, e ove sia il caso, dai dirigenti
gli istituti manicomiali od ospedalieri, sia  pubblici  che  privati,
con dichiarazione scritta, da essi firmata. 
 
  Nella denuncia sono indicati: 
 
  a) il nome e cognome, la  condizione,  l'eta',  l'abitazione  e  la
provenienza dell'infermo; 
 
  b) la diagnosi della malattia; 
 
  c) il luogo dove l'infermo e'  curato  e  le  misure  adottate  per
l'assistenza  e  la  vigilanza,  quando  non  si  ritenga  necessario
l'internamento dell'ammalato  in  un  istituto  di  cura  pubblico  o
privato; 
 
  d) tutte le osservazioni che il medico ritenesse di fare per  norma
dell'autorita' di P. S. 
 
  Della eseguita denunzia e' rilasciata ricevuta, quando ne sia fatta
richiesta.