(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 275)
                              Art. 275. 
 
  Qualora il medico curante accerti  che  non  sono  sufficientemente
osservate le cautele da lui prescritte perche' l'infermo, assistito a
domicilio, non costituisca pericolo per  se'  o  per  gli  altri,  ne
informa l'autorita' locale di P. S. e formula le eventuali proposte.