(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 276)
Art. 276.
Ove risulti che l'infermo intenda recarsi o siasi recato in altro
comune, l'autorita' locale di P. S. ne avverte l'autorita' di P. S.
del luogo ove l'infermo intenda dirigersi o siasi gia' diretto.