(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 276)
                              Art. 276. 
 
  Ove risulti che l'infermo intenda recarsi o siasi recato  in  altro
comune, l'autorita' locale di P. S. ne avverte l'autorita' di  P.  S.
del luogo ove l'infermo intenda dirigersi o siasi gia' diretto.