(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 277)
                              Art. 277. 
 
  Sono  considerati  come  inabili  a  qualsiasi  lavoro  proficuo  i
fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che,  per
infermita' cronica o per gravi difetti fisici  o  intellettuali,  non
possono procacciarsi i mezzi di sussistenza. 
 
  Per i fanciulli  in  stato  di  abbandono  materiale  o  morale  si
applicano  le  disposizioni  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla
protezione e l'assistenza della maternita'  e  dell'infanzia,  e  sul
funzionamento del tribunale dei minorenni.