Art. 277. Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermita' cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza. Per i fanciulli in stato di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.