Art. 278. Ai fini di constatare la inabilita' a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorita' di P. S. provvede a che la persona, che la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale. Questi, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, fa pervenire all'autorita' stessa la sua relazione. Il termine puo' essere prorogato.