(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 278)
                              Art. 278. 
 
  Ai fini di constatare la inabilita' a  qualsiasi  lavoro  proficuo,
l'autorita' di P. S. provvede a che la persona, che  la  deduce,  sia
visitata dall'ufficiale sanitario comunale. 
 
  Questi, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, fa  pervenire
all'autorita' stessa la sua relazione. 
 
  Il termine puo' essere prorogato.