(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 279)
                              Art. 279. 
 
  La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro, priva di  mezzi
di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado
di fornirli, e', dall'autorita' di P. S., proposta agli  istituti  di
assistenza e beneficenza  pubblica,  esistenti  nel  comune,  per  il
ricovero o per il soccorso a domicilio, in conformita' degli  statuti
propri degli enti. 
 
  Ove non sia  possibile  provvedere  con  la  pubblica  beneficenza,
l'autorita' di P.  S.,  richiesti  al  procuratore  delle  imposte  e
all'esattore dei comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale
dell'inabile e delle persone tenute per legge a  somministrargli  gli
alimenti, i certificati, da cui risulti che l'inabile  e  le  persone
obbligate per legge agli alimenti non sono  iscritte  nei  ruoli  dei
contribuenti delle tasse erariali, provinciali o comunali,  trasmette
la proposta di ricovero al Prefetto, pei provvedimenti di  competenza
del Ministro per l'interno. 
 
  Nel frattempo l'autorita' locale di P. S.  adotta  i  provvedimenti
che, per l'urgenza, potessero essere richiesti.