Art. 279. La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro, priva di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, e', dall'autorita' di P. S., proposta agli istituti di assistenza e beneficenza pubblica, esistenti nel comune, per il ricovero o per il soccorso a domicilio, in conformita' degli statuti propri degli enti. Ove non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, l'autorita' di P. S., richiesti al procuratore delle imposte e all'esattore dei comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone tenute per legge a somministrargli gli alimenti, i certificati, da cui risulti che l'inabile e le persone obbligate per legge agli alimenti non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali, provinciali o comunali, trasmette la proposta di ricovero al Prefetto, pei provvedimenti di competenza del Ministro per l'interno. Nel frattempo l'autorita' locale di P. S. adotta i provvedimenti che, per l'urgenza, potessero essere richiesti.