Art. 28. Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della legge, la autorita' locale di P. S. informa immediatamente il Questore, e in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilita', o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.