(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 28)
                              Art. 28. 
 
  Quando sia omesso l'avviso di  cui  all'art.  18  della  legge,  la
autorita' locale di P. S. informa immediatamente il  Questore,  e  in
caso di urgenza, provvede, sotto la  propria  responsabilita',  o  ad
impedire che la riunione abbia luogo o a  vigilarne  lo  svolgimento,
riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.