(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 280)
                              Art. 280. 
 
  L'autorita' locale di P. S.  cura  l'esecuzione  dell'ordinanza  di
ricovero; ne trasmette copia al comune del domicilio  di  soccorso  e
all'istituto    interessato,    e    provvede     all'accompagnamento
dell'inabile. 
 
  Il  Prefetto  trasmette  copia  dell'ordinanza  all'intendente   di
finanza.