Art. 281. Non si provvede al ricovero quando una o piu' persone assumano per iscritto, in confronto dell'autorita' di P. S., l'obbligo di provvedere all'assistenza dell'inabile, prestando, se richiesti, idonea cauzione. Se la persona, a favore della quale l'obbligazione e' stata assunta, e' colta a mendicare, viene deferita all'autorita' giudiziaria, ed, espiata la pena, viene inviata in un istituto di ricovero. Le persone, che si sono assunte di provvedere alla sua assistenza, incorrono nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.