(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 281)
                              Art. 281. 
 
  Non si provvede al ricovero quando una o piu' persone assumano  per
iscritto,  in  confronto  dell'autorita'  di  P.  S.,  l'obbligo   di
provvedere  all'assistenza  dell'inabile,  prestando,  se  richiesti,
idonea cauzione. 
 
  Se la  persona,  a  favore  della  quale  l'obbligazione  e'  stata
assunta,  e'  colta  a  mendicare,   viene   deferita   all'autorita'
giudiziaria, ed, espiata la pena, viene inviata  in  un  istituto  di
ricovero. 
 
  Le persone, che si sono assunte di provvedere alla sua  assistenza,
incorrono nella perdita della cauzione a favore  dell'istituto  ed  a
sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.