(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 282)
                              Art. 282. 
 
  Qualora l'inabile, di cui  sia  stato  ordinato  il  ricovero,  non
intenda stabilirsi nell'istituto o se ne allontani arbitrariamente vi
e' accompagnato con la forza.