Art. 283. Gli enti obbligati al mantenimento del ricoverato possono promuovere la revoca della ordinanza, quando, per qualsiasi causa, vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di ricovero. Revocata l'ordinanza, si fa luogo al rilascio del ricoverato, diffidandolo che sara' provveduto contro di lui, a termine del codice penale, ove sia colto a mendicare.