(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 283)
                              Art. 283. 
 
  Gli  enti  obbligati  al  mantenimento   del   ricoverato   possono
promuovere la revoca della ordinanza, quando,  per  qualsiasi  causa,
vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali venne emessa
l'ordinanza di ricovero. 
 
  Revocata l'ordinanza, si  fa  luogo  al  rilascio  del  ricoverato,
diffidandolo che sara' provveduto contro di lui, a termine del codice
penale, ove sia colto a mendicare.