(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 284)
                              Art. 284. 
 
  La disposizione dell'art. 155 della legge si applica anche nel caso
in cui l'inabile al lavoro o i congiunti di  lui  possono  provvedere
solo parzialmente alla spesa pel mantenimento. 
 
  Copia dell'atto di diffida e' trasmessa al procuratore del  Re  nel
caso previsto dal secondo comma dell'art. 155 della legge.