(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 285)
                              Art. 285. 
 
  Per gli effetti dell'art. 156 della  legge,  si  considerano  di  «
beneficenza » e possono essere autorizzate dal Questore le questue  o
collette dirette a raccogliere fondi od oggetti,  fuori  dei  Templi,
pel mantenimento di ordini religiosi mendicanti  o  per  sopperire  a
spese di culto presso chiese povere.