(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 286)
                              Art. 286. 
 
  Chi intende promuovere una questua o colletta deve farne domanda al
Questore, indicando il relativo piano, la destinazione degli  oggetti
o dei fondi da raccogliere, i comuni in cui  deve  essere  fatta,  la
durata di essa e generalita'  complete  delle  persone  che  ne  sono
incaricate. 
 
  In nessun caso le questue o collette possono  farsi  per  mezzo  di
persone di eta' minore o di non buona condotta morale e politica, ne'
in tempo di notte. 
 
  Gli incaricati della questua o colletta devono essere muniti  della
carta  di  identita'  e  di  apposita  tessera,  da  rilasciarsi  dal
Questore. 
 
  Il  Questore  puo'  subordinare  il  rilascio  della   licenza   al
versamento, nel conto corrente della Prefettura, di una  cauzione  in
misura proporzionata  all'entita'  della  somma  o  al  valore  degli
oggetti, che secondo il piano progettato, si presume possa  ricavarsi
dalla questua o colletta. 
 
  La cauzione non puo' essere restituita  se  non  consti  che  siasi
completamente erogato il ricavato della questua o  colletta,  secondo
il progetto approvato e le condizioni stabilite nella licenza. 
 
  Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di  quelle  dei
commi secondo  e  terzo,  limitatamente  per  questo  alla  carta  di
identita' non si applicano  alle  normali  questue  effettuate  dagli
ordini religiosi mendicanti.