Art. 286. Chi intende promuovere una questua o colletta deve farne domanda al Questore, indicando il relativo piano, la destinazione degli oggetti o dei fondi da raccogliere, i comuni in cui deve essere fatta, la durata di essa e generalita' complete delle persone che ne sono incaricate. In nessun caso le questue o collette possono farsi per mezzo di persone di eta' minore o di non buona condotta morale e politica, ne' in tempo di notte. Gli incaricati della questua o colletta devono essere muniti della carta di identita' e di apposita tessera, da rilasciarsi dal Questore. Il Questore puo' subordinare il rilascio della licenza al versamento, nel conto corrente della Prefettura, di una cauzione in misura proporzionata all'entita' della somma o al valore degli oggetti, che secondo il piano progettato, si presume possa ricavarsi dalla questua o colletta. La cauzione non puo' essere restituita se non consti che siasi completamente erogato il ricavato della questua o colletta, secondo il progetto approvato e le condizioni stabilite nella licenza. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle dei commi secondo e terzo, limitatamente per questo alla carta di identita' non si applicano alle normali questue effettuate dagli ordini religiosi mendicanti.