(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 287)
                              Art. 287. 
 
  Con la locuzione «fuori del proprio Comune»,  usata  dall'art.  157
della  legge,  s'intende  il  comune  di  domicilio  o  della  dimora
abituale.