(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 288)
                              Art. 288. 
 
  La carta di identita' costituisce mezzo di identificazione ai  fini
di polizia. 
 
  Chi  la  richiede  e'  tenuto  soltanto  a  dimostrare  la  propria
identita' personale.