(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 289)
                              Art. 289. 
 
  La carta di identita' e'  rilasciata  unicamente  su  esemplari  da
fornirsi  ai  Comuni  dall'Istituto  Poligrafico  dello   Stato,   in
conformita' al modello annesso al presente regolamento. 
 
  Le eventuali modificazioni al modello sono  apportate  con  decreto
del Ministro dell'interno. 
 
  Essa contiene la fotografia, a mezzo  busto,  senza  cappello,  del
titolare; il numero progressivo, il timbro  a  secco,  la  firma,  la
indicazione delle generalita' e dei connotati contrassegni salienti. 
 
  Gli esemplari forniti  devono  essere  conservati  con  particolare
riservatezza sotto la responsabilita' dei podesta'. 
 
  La  carta  d'identita'  deve  essere   rilasciata   dopo   rigorosi
accertamenti sull'identita' della persona richiedente, da  eseguirsi,
ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia. Quando la  carta
e' richiesta da stranieri, deve essere indicata la  cittadinanza  del
richiedente. 
 
  E' vietato di apporre sulla carta di identita' indicazioni  diverse
o in aggiunta a quelle richieste a norma del presente articolo. 
 
  L'apposizione  della  impronta   digitale   e',   in   ogni   caso,
facoltativa.