Art. 289. La carta di identita' e' rilasciata unicamente su esemplari da fornirsi ai Comuni dall'Istituto Poligrafico dello Stato, in conformita' al modello annesso al presente regolamento. Le eventuali modificazioni al modello sono apportate con decreto del Ministro dell'interno. Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalita' e dei connotati contrassegni salienti. Gli esemplari forniti devono essere conservati con particolare riservatezza sotto la responsabilita' dei podesta'. La carta d'identita' deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sull'identita' della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia. Quando la carta e' richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente. E' vietato di apporre sulla carta di identita' indicazioni diverse o in aggiunta a quelle richieste a norma del presente articolo. L'apposizione della impronta digitale e', in ogni caso, facoltativa.