(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 29)
                              Art. 29. 
 
  L'avviso di cui e' parola nell'art. 25 della legge deve esser  dato
nei modi prescritti dall'art. 15  del  presente  regolamento  e  deve
contenere 
 
  a) le generalita' e la firma dei promotori; 
 
  b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia
religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile; 
 
  c) l'indicazione degli atti  di  culto  fuori  dei  luoghi  a  cio'
destinati; 
 
  d)  l'indicazione  dell'itinerario  della   processione   e   della
localita' in cui le funzioni si compiono. 
 
  L'avviso deve pervenire al Questore  almeno  tre  giorni  prima  di
quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica  o
civile.