(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 29)
Art. 29.
L'avviso di cui e' parola nell'art. 25 della legge deve esser dato
nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento e deve
contenere
a) le generalita' e la firma dei promotori;
b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia
religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a cio'
destinati;
d) l'indicazione dell'itinerario della processione e della
localita' in cui le funzioni si compiono.
L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di
quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o
civile.