(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 290)
                              Art. 290. 
 
  Insieme colla carta d'identita', l'ufficio  comunale  compila,  sia
all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini
conformi all'annesso modulo, che e' riprodotto su cartoncino di color
bianco. 
 
  Uno dei cartellini e' conservato nella  segreteria  del  comune  in
apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con gli eventuali
riferimenti al registro di popolazione, e l'altro e' trasmesso, entro
24 ore dal rilascio o dal rinnovo, al Questore della  provincia,  che
ne  cura  la  conservazione,  per  ordine  alfabetico  sillabico,  in
apposito schedario, da tenersi sempre al corrente. 
 
  Per le persone pericolose o sospette  per  l'ordine  nazionale,  e'
compilato un terzo cartellino,  che,  pel  tramite  del  Prefetto  e'
trasmesso al Ministero dell'interno. 
 
  Nel gennaio di ogni anno deve essere affisso nella  casa  comunale,
in luogo visibile dal pubblico, un avviso per ricordare che le  carte
di identita' hanno la validita' di tre  anni,  a  norma  dell'art.  3
della legge di P. S. e che pertanto coloro che  posseggono  carte  di
identita' scadute non possono servirsene se  non  provvedono  per  la
rinnovazione.