Art. 290. Insieme colla carta d'identita', l'ufficio comunale compila, sia all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi all'annesso modulo, che e' riprodotto su cartoncino di color bianco. Uno dei cartellini e' conservato nella segreteria del comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con gli eventuali riferimenti al registro di popolazione, e l'altro e' trasmesso, entro 24 ore dal rilascio o dal rinnovo, al Questore della provincia, che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario, da tenersi sempre al corrente. Per le persone pericolose o sospette per l'ordine nazionale, e' compilato un terzo cartellino, che, pel tramite del Prefetto e' trasmesso al Ministero dell'interno. Nel gennaio di ogni anno deve essere affisso nella casa comunale, in luogo visibile dal pubblico, un avviso per ricordare che le carte di identita' hanno la validita' di tre anni, a norma dell'art. 3 della legge di P. S. e che pertanto coloro che posseggono carte di identita' scadute non possono servirsene se non provvedono per la rinnovazione.