(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 291)
                              Art. 291. 
 
  La carta d'identita' e' esente da tassa di bollo. 
 
  All'atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono  autorizzati  ad
esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui all'allegato  n.  5
al regolamento per l'esecuzione della legge comunale  e  provinciale,
un diritto non superiore a lire una esentandone le  persone  iscritte
nell'elenco dei poveri. 
 
  In caso di smarrimento, il duplicato  della  carta  d'identita'  e'
soggetto al pagamento di doppio diritto.