Art. 291. La carta d'identita' e' esente da tassa di bollo. All'atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui all'allegato n. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una esentandone le persone iscritte nell'elenco dei poveri. In caso di smarrimento, il duplicato della carta d'identita' e' soggetto al pagamento di doppio diritto.