(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 292)
                              Art. 292. 
 
  Nei casi in cui la legge consente che la identita' personale  possa
essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identita', e'
considerato  come  tale  ogni  documento  munito  di   fotografia   e
rilasciato da un'Amministrazione dello  Stato,  come  ad  esempio:  i
libretti ferroviari  di  cui  sono  muniti  gli  impiegati  civili  e
militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in
aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i  Comandi  della
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale  rilasciano  ai  propri
dipendenti;  le  patenti  di  cui  sono  muniti   i   conducenti   di
autovetture; le tessere di  riconoscimento  postali;  i  libretti  di
porto di armi e i passaporti per l'estero. 
 
  L'identita' dei componenti le famiglie  degli  impiegati  civili  e
militari dello Stato  puo'  esser  dimostrata  con  l'esibizione  del
libretto ferroviario. 
 
  E' considerata titolo equipollente alla carta di identita' anche la
tessera comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.