(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 292)
Art. 292.
Nei casi in cui la legge consente che la identita' personale possa
essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identita', e'
considerato come tale ogni documento munito di fotografia e
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come ad esempio: i
libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e
militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in
aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i Comandi della
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri
dipendenti; le patenti di cui sono muniti i conducenti di
autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di
porto di armi e i passaporti per l'estero.
L'identita' dei componenti le famiglie degli impiegati civili e
militari dello Stato puo' esser dimostrata con l'esibizione del
libretto ferroviario.
E' considerata titolo equipollente alla carta di identita' anche la
tessera comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.