(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 293)
Art. 293.
Le tessere per l'uso dei biglietti di abbonamento ferroviario sono
considerate titoli equipollenti alla carta di identita', quando
contengano la dichiarazione esplicita che sono state rilasciate
previo accertamento dell'identita' personale dei titolari.
Si considerano equipollenti alla carta di identita' le tessere di
riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco da chiunque
rilasciate, quando l'identita' del titolare risulti convalidata da
dichiarazione scritta di un organo dell'Amministrazione dello Stato.