(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 293)
                              Art. 293. 
 
  Le tessere per l'uso dei biglietti di abbonamento ferroviario  sono
considerate titoli  equipollenti  alla  carta  di  identita',  quando
contengano la  dichiarazione  esplicita  che  sono  state  rilasciate
previo accertamento dell'identita' personale dei titolari. 
 
  Si considerano equipollenti alla carta di identita' le  tessere  di
riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco  da  chiunque
rilasciate, quando l'identita' del titolare  risulti  convalidata  da
dichiarazione scritta di un organo dell'Amministrazione dello Stato.