(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 294)
                              Art. 294. 
 
  La carta d'identita' od i titoli equipollenti devono essere esibiti
ad ogni  richiesta  degli  ufficiali  e  degli  agenti  di  pubbliica
sicurezza.