Art. 295. Il rimpatrio obbligatorio, di cui all'articolo 157 della legge, e' fatto, se il rimpatriando e' privo di mezzi, a spese dello Stato. L'autorita' di P. S. non puo' disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza e di moralita'. Il foglio di via obbligatorio e' fatto sul modello annesso, al presente regolamento.