(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 295)
                              Art. 295. 
 
  Il rimpatrio obbligatorio, di cui all'articolo 157 della legge,  e'
fatto, se il rimpatriando e' privo di mezzi, a spese dello Stato. 
 
  L'autorita' di P. S. non puo' disporre il rimpatrio obbligatorio  a
spese dello Stato se non per  motivi  d'ordine,  di  sicurezza  e  di
moralita'. 
 
  Il foglio di via obbligatorio e'  fatto  sul  modello  annesso,  al
presente regolamento.