(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 296)
                              Art. 296. 
 
  Quando sia da rimpatriare un liberato dal carcere, che debba essere
sottoposto allo stato di liberta'  vigilata  o  ad  altre  misure  di
sicurezza o all'ammonizione, o vi sia ragione di ritenere  che  possa
rendersi latitante, il  Questore  puo'  ordinarne  il  rimpatrio  per
traduzione.