(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 297)
                              Art. 297. 
 
  L'autorita' di P. S. che intenda vietare, a chi sia rimpatriato con
foglio di via obbligatorio o per traduzione, di  tornare  nel  comune
dal  quale  venne   allontanato   senza   preventiva   autorizzazione
dall'autorita' stessa,  redige  apposito  verbale  in  confronto  del
rimpatriando; ne fa annotazione sul foglio di via obbligatorio  e  ne
informa l'autorita' di  P.  S.  del  luogo  ove  il  rimpatriando  e'
diretto. 
 
  L'autorizzazione per tornare nel comune dal quale  il  rimpatriando
fu allontanato deve essere richiesta per mezzo dell'autorita'  di  P.
S. del luogo dove egli si trova. 
 
  Questa ne informa  l'autorita'  cui  la  richiesta  e'  diretta,  e
formula le eventuali proposte.