Art. 297. L'autorita' di P. S. che intenda vietare, a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di tornare nel comune dal quale venne allontanato senza preventiva autorizzazione dall'autorita' stessa, redige apposito verbale in confronto del rimpatriando; ne fa annotazione sul foglio di via obbligatorio e ne informa l'autorita' di P. S. del luogo ove il rimpatriando e' diretto. L'autorizzazione per tornare nel comune dal quale il rimpatriando fu allontanato deve essere richiesta per mezzo dell'autorita' di P. S. del luogo dove egli si trova. Questa ne informa l'autorita' cui la richiesta e' diretta, e formula le eventuali proposte.