Art. 298. I mezzi di viaggio gratuito agli indigenti possono essere accordati, ove ricorrano motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, esclusivamente nell'interno del Regno e soltanto a scopo di effettivo rimpatrio o per avviamento al lavoro. Fuori dei casi accennati nell'art. 295, e quando non trattisi di indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai RR. Consoli o da societa' di beneficenza o dimessi dagli ospedali o da altri istituti di ricovero, l'autorita' di P. S. deve richiedere l'autorizzazione al Ministero dello interno. Il foglio di via per il viaggio gratuito e' fatto sul modello annesso al presente regolamento.