(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 298)
                              Art. 298. 
 
  I  mezzi  di  viaggio  gratuito  agli  indigenti   possono   essere
accordati, ove ricorrano motivi  di  pubblica  sicurezza  o  in  casi
eccezionali  di  pubbliche   o   private   sventure,   esclusivamente
nell'interno del Regno e soltanto a scopo di  effettivo  rimpatrio  o
per avviamento al lavoro. 
 
  Fuori dei casi accennati nell'art. 295, e quando  non  trattisi  di
indigenti  provenienti  dall'estero  con  trasporto  pagato  dai  RR.
Consoli o da societa' di beneficenza o dimessi dagli  ospedali  o  da
altri istituti di ricovero, l'autorita'  di  P.  S.  deve  richiedere
l'autorizzazione al Ministero dello interno. 
 
  Il foglio di via per il  viaggio  gratuito  e'  fatto  sul  modello
annesso al presente regolamento.